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l'intervista

Caso Diawara, gli esperti di diritto sportivo: "Ricorso difficile, ma la Roma ha una possibilità"

Il Professore Ettore Battelli e l'Avvocato Gaetanino Rajani: "I giallorossi vanno all-in, ma l'alert può risultare decisivo per far leva sulla leale collaborazione con la Lega"

Amadou Diawara in campo durante Verona-Roma, di LaPresse

Amadou Diawara in campo durante Verona-Roma, di LaPresse

02 Ottobre 2020 - 12:19

«La Roma fa all-in: nel ricorso non ci sono mezze misure». In attesa della pronuncia della Corte Federale d'Appello sul ricorso proposto dalla Roma contro la sconfitta 3-0 comminata dal giudice sportivo in seguito all'errore nella compilazione delle liste prima della trasferta di Verona, Il Romanista ha voluto approfondire le reali possibilità di successo del reclamo. Per farlo ha contattato due esperti, il Professore Ettore Battelli, docente di diritto sportivo presso l'Università di Roma Tre, e l'avvocato e agente sportivo Gaetanino Rajani.

Da giorni il caso Diawara viene paragonato all'episodio di Sassuolo-Pescara del 2016, quando Ragusa venne schierato senza essere stato inserito nei 25. I due casi sono assimilabili?
E.B.: «Si tratta in entrambi i casi di irregolarità nella compilazione lista. Tuttavia il precedente citato riguarda un aspetto sostanziale, mentre l'elemento che caratterizza il caso della Roma verte sul superamento del limite degli Over 22. Certamente è una questione di minore gravità. Un altro elemento di differenziazione è il cosiddetto "vantaggio della società sportiva" . Qui entra in gioco il principio della buona fede: ci chiediamo se l'errore che ha portato alla sanzione abbia avuto origine nella ricerca di un vantaggio da parte della Roma.

A differenza della giustizia ordinaria, in ambito federale non c'è la rilevanza dell'elemento soggettivo, vale a dire del dolo e della colpa.
E.B.:«Rispetto al diritto civile e soprattutto penale, dove l'elemento soggettivo discrimina un fatto dall'altro e ha una forte rilevanza nell'irrogazione della pena, nella giustizia sportiva l'attenzione si concentra sull'oggettività del fatto. In ambito federale le questioni soggettive sono quasi del tutto irrilevanti.
G.R.: «Lo stato soggettivo ha una rilevanza pressoché nulla: in ambito sportivo la squadra incorre in una responsabilità diretta per il comportamento dei suoi preposti. Ma è allo stesso tempo importante valutare che al momento della consegna delle liste la Roma aveva ancora quattro slot disponibili nell'elenco degli over 22 e dunque poteva inserire lì Diawara. Questo elemento rende la responsabilità oggettiva debole da giustificare: non c'è la coscienza o la volontà di commettere un illecito».

Questo può essere uno degli argomenti della difesa della Roma?
E.B.: «Rischia di non bastare. Elementi come il mancato conseguimento di un vantaggio o l'ammissione di negligenza - testimoniata dalle dimissioni di Longo - possono essere presentati come circostanze attenuanti, ma rischiano di avere scarsa rilevanza. Se si discutesse di una sanzione come una penalizzazione di un certo numero di punti, il giudice potrebbe tener conto di quegli elementi e modulare la pena di conseguenza. Ma la norma su cui si basa la sanzione in questione è l'art. 10 del Codice di giustizia sportiva ("Perdita della gara") e non ammette modulazioni: o si configurano i presupposti per la sconfitta a tavolino o non c'è la pena».

Dunque la Roma cosa può fare?
E.B.: «Verificare se la sanzione è quella prevista dall'art.10. Non si tratta di chiedere una riduzione del provvedimento, semmai di rivedere la decisione».
G.R.: «In sostanza la Roma va all-in: nella difesa si gioca per tutto o per nulla. Manca una sanzione di mezzo: o viene confermata la sconfitta a tavolino o non c'è sanzione. E se il giudice dovesse ritenere configurati i presupposti dell'art 10, come ha fatto il giudice sportivo, a nulla rileverebbero le attenuanti della Roma».

La Roma può vincere il ricorso?
E.B.: «Se ci limitiamo a guardare strettamente le norme, sono le stesse regole del gioco che si ritiene siano state violate dalla Roma. Se il giudice farà questo tipo di valutazione il ricorso non potrà essere accolto, proprio perché c'è una violazione oggettiva.Questo lo diciamo sulla base degli elementi che ad oggi abbiamo. Nuovi elementi potrebbero far cambiare le cose».

Ad esempio?
E.B.: «L'alert ricevuto dalla Lega. È uno strumento di prevenzione per favorire la comunicazione e la leale collaborazione con le società».
G.R.: «A tal proposito c'è una sentenza della Corte di Giustizia della FIGC del 27 luglio 2010 che può essere interessante: in quel caso la prova di un'autorizzazione ricevuta dalla Lega circa il comportamento sanzionato in primo grado portò all'annullamento della sanzione comminata. Se la Roma proverà la comunicazione ricevuta dai preposti della Lega con cui le veniva fornito un placet implicito alla consegna delle liste, potrà far valere la buona fede nella leale collaborazione con la Lega».

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