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Giudice Sportivo: 5mila euro di multa alla Roma per lancio di fumogeni

La sanzione è stata attenuata perché la società giallorossa ha concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza

La Redazione
02 Ottobre 2018 - 16:02

Il Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario:

Seconda sanzione: Dzeko e Lorenzo Pellegrini.

Ammonizione per comportamento non regolamentare in campo:

Prima sanzione: Olsen.

Per la Juventus, invece:

Obbligo di disputare una gara con i settori "Tribuna Sud 1° e 2° anello" privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l'impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all'art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Per il Napoli:

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.

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