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FOTO - Il Tar del Lazio annulla il daspo a un lanciacori della Roma

Il tribunale amministrativo regionale ha stabilito che il comportamento del tifoso giallorosso non è di natura violenta annullando il relativo provvedimento

La Curva Sud, di LaPresse

La Curva Sud, di LaPresse

La Redazione
27 Febbraio 2019 - 14:47

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha disposto l'annullamento del provvedimento di daspo inflitto ad un tifoso della Roma che si era arrampicato su una balaustra dello stadio Olimpico per lanciare i cori. Di seguito il contenuto della sentenza

"Non si ricava una condotta del ricorrente che abbia comportato o agevolato situazioni di "allarme" o di "pericolo" per la sicurezza pubblica in quanto, dagli atti descritti, non emerge che l'interessato abbia dato causa, incitato o innescato episodi di violenza in ragione del fatto di essersi arrampicato sulla balaustra dello stadio; ed invero, il fatto in sé, se non accompagnato da altre circostanze che avrebbero potuto provocare rischi per la sicurezza pubblica, rimane neutro dal punto di vista della potenzialità della lesione in quanto non si può escludere in radice che l'interessato si sia limitato ad inneggiare in favore della propria squadra, senza con ciò trascendere in episodi tali da mettere a rischio la pubblica incolumità. In assenza di tali ulteriori circostanze, la condotta di arrampicarsi sulla balaustra dello stadio, seppure non sia revocabile in dubbio che costituisca una condotta non giustificabile e pericolosa (in particolare, per colui che la pratica) e che, per ciò solo, deve essere stigmatizzata attraverso l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 1-septies del decreto legge n. 28 del 2003 (come avvenuto nel caso di specie) e anche attraverso altre misure altrettanto efficaci, a garanzia della incolumità del soggetto interessato (come ad esempio, il rapido intervento delle forze di sicurezza presenti nello stadio), non è sufficiente da sola a giustificare l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 che, come detto, impone una ulteriore valutazione di pericolosità, anche solo potenziale, per la pubblica sicurezza che, nel caso di specie, non si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato".

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